Art. 6.
(Diritti dei minori).

      1. Il minore ha diritto ad avere comunque una famiglia, sia essa d'origine, affidataria o adottiva.
      2. La famiglia deve essere posta in condizione di assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori e a tale fine lo Stato garantisce i presupposti economico-sociali atti a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine quando:

          a) la famiglia è numerosa o incapace di fare fronte alle necessità di tutti i figli;

          b) il minore è in una situazione patologica, in quanto disabile, o si trova in uno stato di devianza psicologica o di tossicodipendenza;

          c) la famiglia versa in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue, ovvero di carenze di ordine psicopedagogico e culturale.

 

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